Ecobonus 110% verso lo slittamento

Mancano i provvedimenti attuativi l’ecobonus al 110% e lo sconto in fattura o la cessione del credito: si attendono correttivi al Dl Rilancio.

Dal primo luglio entra in vigore l’ecobonus al 100% previsto dal decreto Rilancio, ma mancano i provvedimenti attuativi delle Entrate, per cui i contribuenti al momento non possono utilizzare l’agevolazione fiscale. E non si escludono modifiche alla norma, che potrebbe essere estesa ad altre categorie di lavori nell’ambito della legge di conversione del decreto.

L’agevolazione è prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio: è una detrazione al 110% che si applica a determinate tipologie di lavori edilizi (elencati nella norma, come ad esempio l’isolamento termico e della facciata e la climatizzazione edifici), dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.  Essendo il Dl Rilancio in vigore, da luglio si potrebbe dunque applicare l’agevolazione ma, nel concreto, mancano i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.

La norma prevede infatti che le modalità attuative per  la detrazione o in alternativa per la lo sconto in fattura o cessione del credito (articolo 121 del decreto), siano stabilite da provvedimenti attuativi delle Entrate che, sempre in base al testo del decreto, dovevano già essere stati pubblicati (erano previsti entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 19 maggio).

Secondo anticipazioni di stampa, tali documenti di prassi non arriveranno però prima della conversione in legge del decreto, in modo da recepire le novità introdotte dal Parlamento (ci sono decine di emendamenti già presentati). La data ultima per questo passaggio è il 18 luglio.

La legge di conversione è in questo momento in discussione alla commissione Bilancio della Camera, e in materia di ecobonus al 110% sono state presentate decine di emendamenti: proposte per allungare il periodo in cui si può utilizzare l’agevolazione, estensione a nuovi lavori, semplificazioni.

Attenzione: questo non significa che viene rinviata la data dalla quale si potranno applicare le detrazioni al 110%. A meno che non venga modificato il testo della legge su questo specifico punto (non ci sono proposte emendative anche in questo senso), l’Ecobonus resta applicabile alle spese sostenute dal primo luglio.

I provvedimenti attuativi sono però fondamentali per capire esattamente in che modo effettuare le procedure per il diritto all’agevolazione. In pratica, quindi, fino a quando non ci saranno tali circolari delle Entrate non ci sono le condizioni per applicare l’agevolazione.

Fonte: Redazione PMI.It

Legge di Bilancio 2020: dal bonus facciate allo sconto in fattura

Proroga per ecobonus, bonus ristrutturazioni e introduzione del bonus facciate. Queste le principali misure d’interesse per il settore dell’edilizia contenute nella Legge di Bilancio 2020. L’Aula del Senato ha approvato nei giorni scorso con voto di fiducia un maxi emendamento interamente sostitutivo della prima sezione (articoli da 1 a 101) della legge che passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva entro il 31 dicembre.

Nel provvedimento trova conferma la proroga, senza modifiche, dell’agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) degli edifici con aliquota del 65% 50% e tetti variabili in base alla tipologia degli interventi. Proroga fino al 31 dicembre 2020 anche per la detrazione del 50% (con tetto di 96.000 per singola unità immobiliare) riservata agli interventi di manutenzione ordinaria (solo in condominio), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Un altro anno anche per il bonus del 50% destinato all’acquisto di mobili ed elettrodomestici efficienti per l’arredo di abitazioni oggetto di lavori di recupero iniziati dal 2019.

Dal 1° gennaio 2020, per un anno, viene introdotto il bonus facciate: saranno agevolati, con una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%, gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, esistenti ubicati in zona A (centri storici) e B (totalmente o parzialmente edificate). Fanno eccezione le aree destinate a nuovi complessi abitativi con bassa densità di urbanizzazione (zona C). Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di efficienze energetica trasmittanza. Saranno agevolabili esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Per quanto riguarda il meccanismo dello sconto in fattura per sismabonus ed ecobonus, praticato dal fornitore e da questi recuperato come credito di imposta nei 5 anni successivi e duramente contestato da imprese e associazioni di settore che ne chiedevano l’abrogazione, la misura riguarderà solo le ristrutturazioni importanti, di importo superiore a 200 mila euro, realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Fonte ANAEPA