Restrizioni per i generatori di calore a biomassa legnosa e a pellet

Lombardia, dal 1° ottobre 2018 restrizioni per i generatori di calore a biomassa legnosa e a pellet

A seguito della sottoscrizione dell’ Accordo del Bacino Padano, e delle dd.G.R. attuative n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla d.G.R. n.449/18 di aggiornamento del PRIA, sono state stabilite nuove disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.

In particolare è in vigore su tutto il territorio regionale:

  • il divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi:

·        “tre stelle”, per i generatori installati dall’1.10.2018 (à obbligo di installazione di generatori ad almeno 3 stelle) ;

·        “quattro stelle”, per i generatori installati dall’1.1.2020 (à obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle)

  • il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi:

·        “due stelle”, per i generatori in esercizio dall’1.10.2018 (divieto di utilizzo per i generatori a 0 o 1 stelle);

·        “ tre stelle”, per i generatori in esercizio dall’1.1.2020 (divieto di utilizzo per i generatori a 0 o 1 o 2 stelle);

  • dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, l’obbligo di utilizzo di pellet di qualità che rispetti le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.


controlli sono effettuati dalle Province – nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti – e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici.

La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall’art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 a 5.000 €).
Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore introdotte dalle delibere di Giunta regionale n. 1118/13 e n. 3965/15in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.

La Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa
La classificazione ambientale dei generatori di calore (tramite numero di stelle) è definita dal nuovo Regolamento Statale recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, approvato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto n. 186 del 7 Novembre 2017 ed entrato in vigore dal 2 Gennaio 2018.
Il decreto 186/2017 individua nell’allegato 1 le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale e prevede all’art. 3 comma 1 che il produttore richieda a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore.
Inoltre prevede all’art. 3, comma 4, che l’organismo notificato provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate.
Si invitano le aziende costruttrici a rivolgersi agli organismi notificati sopra richiamati per ottenere sia la certificazione (con relativa classificazione dei propri generatori – prevista dal nuovo regolamento statale -) che la conseguente pubblicazione.
I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.

Allegati

INFOGRAFICA – Limitazioni permanenti per generatori di calore a biomassa legnosa (stufe e caminetti)

DOCUMENTO GENERICODocumento PDF – 697 KB

 

DM n. 186 del 7/11/17 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/18/17G00200/sg

Apparecchi a biomassa legnosa

Prima Pubblicazione: 14/11/2017

Nel periodo autunnale e invernale dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno (a seguito della anticipazione del periodo introdotta dalla delibera di Giunta regionale n. 7095 del 18 settembre 2017) è in vigore anche il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico poco efficienti alimentati a biomassa legnosa. La limitazione si applica nel caso in cui siano presenti altri impianti per il riscaldamento domestico alimentati con combustibili tradizionali ammessi.

Sono limitate le seguenti categorie di impianto a biomassa legnosa:

  • camini aperti
  • i camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al 63%

Il divieto si applica alla Fascia 1 del territorio regionale e ai restanti Comuni situati ad una quota altimetrica uguale o inferiore ai 300 m s.l.m. (delibera di Giunta regionale n. 7635/2008).

Il valore di rendimento energetico posseduto dall’apparecchio è precisato nel libretto di istruzioni fornito dal venditore e comunque certificato dal costruttore.

controlli sono effettuati dalle Province – nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti – e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici.

La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall’art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 a 5.000 €).

Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore introdotte dalle delibere di Giunta regionale n. 1118/13 e n. 3965/15 in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.

A seguito della sottoscrizione del citato Accordo del Bacino Padano, e della delibera di recepimento n. 7095 del 18 settembre 2017, sono state stabilite nuove disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In particolare la delibera ha disposto:

  • il divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate nella “Tabella 1 – Classificazione ambientale dei generatori di calore”, nell’allegato 2 della delibera di Giunta regionale n. 5656 del 3 ottobre 2016, per le seguenti classi di appartenenza:
  • tre stelle”, per i generatori che verranno installati dal 1 ottobre 2018;
  • quattro stelle”, per i generatori che verranno installati dal 1 gennaio 2020;
  • che i generatori di calore alimentati da biomassa legnosa possano essere mantenuti in esercizio se aventi prestazioni emissive, individuate nella Tabella 1 di cui al punto precedente, non inferiori a quelle per le seguenti classi di appartenenza, verificabili secondo le indicazioni dettate in premessa per l’identificazione della classe di appartenenza:
  •  “due stelle”, per i generatori che saranno in esercizio dal 1 ottobre 2018;
  • tre stelle”, per i generatori che saranno in esercizio dal 1 gennaio 2020;
  • che dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kWsia consentito solo l’utilizzo di pellet di qualità che rispetti le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.

La delibera di Giunta regionale 7095/17, recependo le indicazioni contenute nell’Accordo di Bacino Padano del 9 giugno del 2017, ha stabilito inoltre alcune disposizioni inerenti il sistema degli incentivi relativamente a tale tipologia impiantistica.

La Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa

Per l’applicazione della misura relativa al divieto di utilizzo dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa che non sono in grado di garantire prestazioni energetiche ed emissive performanti, è stata introdotta, già nel 2016, una classificazione regionale che assegna diverse classi ambientali ai generatori di calore (delibera di Giunta regionale n. 5656 del 3 ottobre 2016, allegato 2). Sono state individuate 5 classi ambientali basate sui parametri: rendimento energetico (ŋ) ed emissioni di particolato primario (PP), carbonio organico totale (COT), ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO), in piena aderenza a quanto proposto dai gruppi di lavori attivati a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di bacino padano del 2013. Tale sistema di classificazione sarà in vigore fino all’approvazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 290, comma 4, delD.Lgs. n. 152/2006, nonché delle relative disposizioni attuative.

Il cittadino, per verificare l’appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore, deve fare riferimento, in prima istanza, alla documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione). Se l’informazione è mancante, potrà rivolgersi al costruttore il quale metterà a disposizione l’informazione anche tramite il proprio sito internet.

In ogni caso sarà possibile consultare il Catalogo regionale, costruito a partire dagli elenchi trasmessi dai diversi produttori riportanti la classificazione dei generatori, aggiornato periodicamente e pubblicato a fondo pagina oltreché all’indirizzo www.L15.regione.lombardia.it .

Tra gli allegati a fondo pagina si riporta anche il format di trasmissione degli elenchi dei generatori appartenenti alle classi ambientali uguale o superiore a 3 stelle da compilarsi da parte dei costruttori. Gli elenchi trasmessi a Regione Lombardia  saranno inseriti nel Catalogo e pubblicati periodicamente. Assieme agli elenchi dei generatori, i costruttori trasmettono anche (prodotto per prodotto) la Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali e, ove presente, l’Attestato di Certificazione rilasciato dall’Organismo di Certificazione di seconda o terza parte.

L’indirizzo di posta elettronica certificata al quale trasmettere gli elenchi è il seguente: ambiente@pec.regione.lombardia.it

Allegati

dgr n. 7095 del 18 settembre 2017: “Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e dell’Accordo di Programma di Bacino Padano 2017”

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Catalogo generatori (aggiornato al 30 ottobre 2017)

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Format per elenchi generatori

Altro FormatoFoglio di lavoro OpenOffice – 9 KB

allegato 2 alla dgr n. 5656/2016 “Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell’applicazione delle misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell’aria”

Altro FormatoDocumento PDF – 257 KB

 

dgr n. 1118 del 20 dicembre 2013

Altro FormatoDocumento PDF – 626 KB

 

dgr n. 3965 del 31 luglio 2015

Altro FormatoDocumento PDF – 642 KB

Alessandro Delprato