Ecobonus prorogati, ecco le novità previste per il 2019

Ecobonus prorogati, ecco le novità previste per il 2019

Manovra finanziaria per il prossimo 2019.

Le modifiche sono state scritte nel testo del provvedimento uscito e approvato dal Consiglio dei Ministri e che ora approda all’esame del Parlamento.

Occorrerà quindi aspettare la fine dell’esame e l’approvazione definitiva delle due Camere per prendere atto di quale regime fiscale agevolato dovrà rispondere la casa nel prossimo anno.

Il primo dato intanto è comunque positivo: l’intero pacchetto di misure, otto agevolazioni fiscali, sono state prorogate a tutto il prossimo anno, fino quindi al 31 dicembre 2019.

Nel prossimo anno la casa potrà ancora usufruire degli sconti fiscali base del 50% e del 65% nel caso di interventi di ristrutturazione e di interventi di riqualificazione energetica degli immobili, ma nel pacchetto sono confermate anche per il prossimo anno le misure fiscali agevolate previste e definite bonus verde e le detrazioni per i mobili.

In particolare, per il capitolo relativo alle ristrutturazioni edili, resta quindi confermata nella misura del 50%, la detrazione Irpef, mantenendo il tetto di spesa massima di 96milaeuro. Diversamente da quanto era trapelato, è stata invece abbandonata l’ipotesi di ripartire in cinque anni le quote annuali. Resta quindi confermato a dieci rate il rimborso del credito d’imposta, esattamente com’è oggi.

Anche la tipologia di lavori cui si riferisce questa misura è confermata sostanzialmente nella sua interezza: lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Resta esclusa dal beneficio la manutenzione ordinaria.

Maggiori le novità. Le più significative quelle previste per i lavori di riqualificazione energetica di una casa o di una unità immobiliare. Nel 2019, infatti, cambierà: l’ecobonus resta come misura di detrazione fiscale nella misura del 65% per ogni intervento edile legato al miglioramento dell’efficienza energetica di un’abitazione, ma viene ridotto al 50% nel caso di installazione di infissi, schermature solari, impianti di climatizzazione invernale tramite caldaie a condensazione e a biomassa.

Questa è forse la novità più importante perché, anche nell’applicazione di questa misura, si dovrà tenere conto di differenti tetti di spesa: il limite cambia infatti in funzione della tipologia di intervento che viene effettuato e della zona climatica in cui si trova l’abitazione. Questo tetto varia da un minimo di 30mila a un valore massimo di 100mila euro.

Con le nuove regole, quindi, per la sostituzione di una finestra in zona climatica A, B o C, sarebbe ammessa alla detrazione una spesa fino a 350 euro al metro quadro (450 euro per le zone climatiche D, E ed F). Se il costo dei lavori superasse i 350 euro a metro quadro, la parte eccedente non sarebbe quindi conteggiata ai fini della detrazione.

Bonus condomini, tutto confermato. Il bonus fiscale per la riqualificazione energetica si applica quindi ancora fino a tutto il 2021 per gli interventi sulle parti comuni dei condomini e sempre nella misura del 65%. Sale invece al 70% se l’intervento di riqualificazione riguarda l’involucro dell’edificio con un’incidenza sulla superficie superiore al 25%. Sale ulteriormente al 75% nel caso in cui la prestazione energetica dell’edificio risulti migliorata ancora.

Altra importante novità invocata e attesa, riguarda il bonus mobili: la detrazione resta al 50% fino a un limite di 10mila euro, per le spese sostenute per arredi ed elettrodomestici di classe energetica elevata. Resta anche il vincolo che i mobili oggetto dello sconto siano destinati a immobili al centro dei lavori di ristrutturazione.

Altro bonus atteso, e che nella versione in corso ha dato significativi risultati di applicazione, è il cosiddetto bonus verde: la detrazione fiscale prevista resta al 36% sulle spese sostenute per i lavori di cura, di ristrutturazione e di irrigazione del verde privato. La spesa massima ammessa all’agevolazione è di 1.800 euro.

 

Alessandro P.I. Delprato

Termovalvole, ecco quando detrarle al 65%

Termovalvole, ecco quando detrarle al 65% l’Agenzia delle Entrate spiega le condizioni per usufruire dell’ecobonus o del bonus ristrutturazione 

L’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore può usufruire, a seconda dei casi, dell’ecobonus 65% o del bonus ristrutturazioni.

A spiegarlo l’Agenzia delle Entrate nella Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.


Sistemi di termoregolazione: come detrarli al 65%

L’Agenzia delle Entrate ricorda che tra gli interventi agevolati al 65% rientra l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari effettuati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale degli stessi impianti. 

Nel caso di sostituzione di caldaie a condensazione in classe A, inoltre, è indispensabile la dotazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02) per usufruire del 65% sulla caldaia. L’Enea ha specificato che le valvole termostatiche devono essere a bassa inerzia termica, cioè caratterizzate da un tempo di risposta inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN ottemperano a tale requisito.

Le valvole CEN sono sempre necessarie – ove tecnicamente compatibili – tranne nei seguenti due casi, se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C; se, in alternativa, è installata su tutti i corpi scaldanti un’altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata.  In caso di utilizzo di un altro tipo di termoregolazione, dovrà essere asseverato da un tecnico abilitato il motivo della scelta alternativa.

Valvole termostatiche: quando rientrano nel bonus 50%

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che se non viene sostituita la caldaia, si può comunque usufruire della detrazione del 50% prevista dal bonus ristrutturazione. In questo caso l’intervento rientra tra le ‘opere finalizzate al risparmio energetico’ che usufruiscono del bonus 50%, anche se realizzate in assenza di opere edilizie.

Termovalvole: gli obblighi per i condomini

Ricordiamo che dal 1 luglio 2017 (come previsto dal Decreto Milleproroghe che ha fatto slittare la scadenza prevista dal Decreto Legislativo 141/2016) è obbligatorio installare termovalvole e contabilizzatori di calore negli edifici residenziali o polifunzionali con impianto di riscaldamento centralizzato. La responsabilità dell’installazione ricade sia sui proprietari degli appartamenti che sul condominio; in caso di inadempimento saranno multati con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro

Si può evitare la sanzione solo in caso di impossibilità tecnica all’installazione di sottocontatori o una inefficienza in termini di costi (sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali). Tuttavia tale impossibilità o inefficienza deve essere documentata tramite apposita relazione tecnica (che può fare riferimento alla UNI EN 15459) di un progettista o un tecnico abilitato.

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Agevolazioni+fiscali+per+risparmio+energetico+it/Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico.pdf

 

Fonte Edilportale e Ufficio Aree di Mestiere  

Riqualificazione energetica, la guida Enea all’ecobonus condomìni

Riqualificazione energetica, la guida Enea all’ecobonus condomìni Il vademecum ricorda i requisiti tecnici che devono avere gli interventi su parti comuni degli edifici

Quali requisiti tecnici devono possedere gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali per poter usufruire dell’ecobonus condomini?
A ricordarlo l’Enea nel Vademecum sulla riqualificazione energetica nei condomìni.

Ecobonus condomini: i requisiti degli interventi agevolabili

L’Enea ha ricordato che l’intervento, per accedere all’agevolazione, deve riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente e deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento). Inoltre, i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (U) devono essere superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 (come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010) mentre i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali devono essere inferiori ai pertinenti limiti riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 (come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010.
L’Enea ha anche ricordato che l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, prima dell’intervento, qualità bassa e, dopo l’intervento, almeno la qualità media, in entrambi i casi sia perla prestazione energetica invernale che perla prestazione energetica estiva. Infine, rientrano tra gli interventi agevolabili le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.), le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi e della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell’APE.
Ecobonus condomini: la documentazione necessaria

L’Enea ricorda che tra i documenti necessari c’è l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve contenere: la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25%della superficie, i valori delle trasmittanze termiche, la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti. Inoltre, è necessaria la dichiarazione che tutti gli interventi realizzati rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica e l’APE.


Riqualificazione energetica condomini: in cosa consiste l’ecobonus 

Possono accedere all’ecobonus condomini tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio. E’ possibile ottenere l’agevolazione per edifici che, alla data della richiesta di detrazione, siano “esistenti” (ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi) e dotati di impianto termico. L’agevolazione prevede una percentuale di detrazione che va al 70% all’85% per spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

(Fonte Edilportale)

Ecobonus: condomini potranno cedere credito alle banche

Prima pubblicazione: 27/06/2017

L’Aula della Camera ha votato la fiducia alla cosiddetta Manovrina 2017 (AC. 4444) contenente una misura che permetterà ai contribuenti incapienti di poter cedere il credito del 65% relativo all’ecobonus sui lavori condominiali non solo a fornitori e imprese edili, ma anche a banche e intermediari finanziari.

Questa possibilità riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali di cui potranno beneficiare coloro che hanno un reddito annuo inferiore a 8.125 euro (no tax area).

Tale previsione, sostenuta anche dall’ANAEPA, aumenterà dunque l’appetibilità dello strumento della detrazione/cessione del credito che può diventare un’opportunità di rilancio per il settore edile tenuto conto che oltre un milione di condomini necessita di lavori di efficientamento energetico.

Resta invece esclusa la cessione del credito per interventi di riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus). Per i contribuenti non incapienti rimane valido quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017 che limita la cessione dell’ecobonus ai fornitori e agli altri soggetti privati diversi dalle banche.

Nel Dl, che ora passa al Senato, sono contenute anche altre misure per le imprese delle costruzioni. In materia di DURC si prevede che, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi tramite rottamazione, il documento venga rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di adesione alla stessa, purché effettuata nei termini previsti ed in presenza di tutti i requisiti di regolarità richiesti.

Si specifica altresì che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute, tutti i DURC rilasciati – successivamente alla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata – siano annullati. 

Il Decreto, inoltre, in materia di edilizia scolastica per l’anno 2017 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per il finanziamento degli interventi in favore delle province e delle città metropolitane.

Per chi acquista da un’impresa di costruzione o ristrutturazione un immobile demolito e ricostruito con criteri antisismici in zona sismica 1 potrà usufruire di una detrazione fiscale fino all’85% del prezzo di vendita.

Infine, il Decreto esclude le imprese edilizie e quelle coinvolte in appalti di opere o servizi dall’utilizzo dei “nuovi voucher”, contratti di prestazione occasionale, che potranno essere utilizzati da micro imprese fino a 5 dipendenti.