Prima Pubblicazione: 14/11/2017
Nel periodo autunnale e invernale dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno (a seguito della anticipazione del periodo introdotta dalla delibera di Giunta regionale n. 7095 del 18 settembre 2017) è in vigore anche il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico poco efficienti alimentati a biomassa legnosa. La limitazione si applica nel caso in cui siano presenti altri impianti per il riscaldamento domestico alimentati con combustibili tradizionali ammessi.
Sono limitate le seguenti categorie di impianto a biomassa legnosa:
- i camini aperti
- i camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al 63%
Il divieto si applica alla Fascia 1 del territorio regionale e ai restanti Comuni situati ad una quota altimetrica uguale o inferiore ai 300 m s.l.m. (delibera di Giunta regionale n. 7635/2008).
Il valore di rendimento energetico posseduto dall’apparecchio è precisato nel libretto di istruzioni fornito dal venditore e comunque certificato dal costruttore.
I controlli sono effettuati dalle Province – nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti – e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici.
La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall’art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 a 5.000 €).
Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore introdotte dalle delibere di Giunta regionale n. 1118/13 e n. 3965/15 in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.
A seguito della sottoscrizione del citato Accordo del Bacino Padano, e della delibera di recepimento n. 7095 del 18 settembre 2017, sono state stabilite nuove disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In particolare la delibera ha disposto:
- il divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate nella “Tabella 1 – Classificazione ambientale dei generatori di calore”, nell’allegato 2 della delibera di Giunta regionale n. 5656 del 3 ottobre 2016, per le seguenti classi di appartenenza:
- “tre stelle”, per i generatori che verranno installati dal 1 ottobre 2018;
- “quattro stelle”, per i generatori che verranno installati dal 1 gennaio 2020;
- i che i generatori di calore alimentati da biomassa legnosa possano essere mantenuti in esercizio se aventi prestazioni emissive, individuate nella Tabella 1 di cui al punto precedente, non inferiori a quelle per le seguenti classi di appartenenza, verificabili secondo le indicazioni dettate in premessa per l’identificazione della classe di appartenenza:
- “due stelle”, per i generatori che saranno in esercizio dal 1 ottobre 2018;
- “tre stelle”, per i generatori che saranno in esercizio dal 1 gennaio 2020;
- che dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, sia consentito solo l’utilizzo di pellet di qualità che rispetti le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.
La delibera di Giunta regionale 7095/17, recependo le indicazioni contenute nell’Accordo di Bacino Padano del 9 giugno del 2017, ha stabilito inoltre alcune disposizioni inerenti il sistema degli incentivi relativamente a tale tipologia impiantistica.
La Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa
Per l’applicazione della misura relativa al divieto di utilizzo dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa che non sono in grado di garantire prestazioni energetiche ed emissive performanti, è stata introdotta, già nel 2016, una classificazione regionale che assegna diverse classi ambientali ai generatori di calore (delibera di Giunta regionale n. 5656 del 3 ottobre 2016, allegato 2). Sono state individuate 5 classi ambientali basate sui parametri: rendimento energetico (ŋ) ed emissioni di particolato primario (PP), carbonio organico totale (COT), ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO), in piena aderenza a quanto proposto dai gruppi di lavori attivati a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di bacino padano del 2013. Tale sistema di classificazione sarà in vigore fino all’approvazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 290, comma 4, delD.Lgs. n. 152/2006, nonché delle relative disposizioni attuative.
Il cittadino, per verificare l’appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore, deve fare riferimento, in prima istanza, alla documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione). Se l’informazione è mancante, potrà rivolgersi al costruttore il quale metterà a disposizione l’informazione anche tramite il proprio sito internet.
In ogni caso sarà possibile consultare il Catalogo regionale, costruito a partire dagli elenchi trasmessi dai diversi produttori riportanti la classificazione dei generatori, aggiornato periodicamente e pubblicato a fondo pagina oltreché all’indirizzo www.L15.regione.lombardia.it .
Tra gli allegati a fondo pagina si riporta anche il format di trasmissione degli elenchi dei generatori appartenenti alle classi ambientali uguale o superiore a 3 stelle da compilarsi da parte dei costruttori. Gli elenchi trasmessi a Regione Lombardia saranno inseriti nel Catalogo e pubblicati periodicamente. Assieme agli elenchi dei generatori, i costruttori trasmettono anche (prodotto per prodotto) la Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali e, ove presente, l’Attestato di Certificazione rilasciato dall’Organismo di Certificazione di seconda o terza parte.
L’indirizzo di posta elettronica certificata al quale trasmettere gli elenchi è il seguente: ambiente@pec.regione.lombardia.it
Allegati
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Catalogo generatori (aggiornato al 30 ottobre 2017)
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Altro FormatoFoglio di lavoro OpenOffice – 9 KB
Altro FormatoDocumento PDF – 257 KB
dgr n. 1118 del 20 dicembre 2013
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dgr n. 3965 del 31 luglio 2015
Altro FormatoDocumento PDF – 642 KB
Alessandro Delprato